Art. 26.
                    Rilascio dell'autorizzazione
    1. Nella domanda di autorizzazione, il richiedente deve indicare:
      a) le generalita' o la ragione sociale;
      b) la residenza o la sede legale;
      c) la cittadinanza;
      d) i  settori  merceologici  per  i  quali  l'autorizzazione e'
richiesta;
      e) il possesso dei requisiti di cui all'Art. 3;
      f) l'iscrizione nel registro delle imprese, salvo nuova azienda
non ancora iscritta.
    2. Qualora l'autorizzazione sia richiesta, ai sensi dell'Art. 18,
comma  5, della legge, per il commercio su aree pubbliche di prodotti
alimentari   per   i   quali   si   intenda   esercitare   anche   la
somministrazione,  il  richiedente deve inoltre indicare la camera di
commercio   presso   la   quale   ha  ottenuto  l'iscrizione  per  la
somministrazione  di  alimenti  e  di bevande, il numero e la data di
iscrizione.
    3.  Prima del rilascio materiale dell'autorizzazione, l'autorita'
competente richiede all'interessato tutti i documenti non gia' in suo
possesso  e  ritenuti  necessari  a  certificare  i  fatti  e  i dati
dichiarati  all'atto  della  domanda,  salvo  quelli  per  i quali e'
sufficiente ed e' stata resa l'autocertificazione.
    4.  Le  domande  di  autorizzazione  e  per  la  concessione  dei
posteggio,  devono  essere  esaminate secondo l'ordine cronologico di
presentazione  e  nel  rispetto  dei criteri stabiliti dal comune, in
conformita'  agli indirizzi della provincia, tra i quali quelli della
residenza,   a   cui   e'   riconosciuta   particolare  incidenza,  e
dell'anzianita'    di    frequenza,    fatta    comunque   salva   la
specializzazione  merceologica  per i settori alimentare, ortofrutta,
abbigliamento  e  non  alimentare  qualora  i  posteggi  abbiano  una
specifica   destinazione   merceologica.   A   parita'   delle  altre
condizioni,  e'  data  precedenza  a  coloro che hanno iniziato prima
l'attivita'.  Nel  caso di trasformazione di una ditta individuale in
una  societa',  di  semplice  mutamento  della  forma societaria e di
cessione  dell'azienda  familiare tra coniugi o tra genitori e figli,
viene comunque considerato l'inizio originario dell'attivita'.
    5.  Se  il  comune  non stabilisce i criteri di cui sopra entro i
termini previsti dalla legge, si applicano i criteri come determinati
dagli indirizzi della provincia.
    6.  Ogni  provvedimento  di  autorizzazione va trasmesso in copia
ogni  trimestre  alla  camera  di  commercio di Bolzano, nonche' alla
camera   di   commercio   nella   cui   circoscrizione   il  titolare
dell'autorizzazione  ha  la  residenza  o  la  sede legale. Parimenti
devono  essere  comunicate  dagli  organi  competenti  le  variazioni
concernenti   l'esercizio  dell'attivita'  autorizzata.  Il  titolare
dell'autorizzazione  e' tenuto a comunicare i cambi di residenza agli
organi  che  l'hanno  rilasciata  i quali invieranno la comunicazione
alle camere di commercio interessate.
    7.  All'attivita' di commercio su aree pubbliche non si applicano
le disposizioni sulla fusione delle autorizzazioni.