Art. 27. Condizioni per il rilascio dell'autorizazione 1. Il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'Art. 18, comma 2, della legge e' subordinato alle disponibilita' di posteggio nelle aree destinate all'esercizio di tale attivita'. Ad ogni posteggio corrisponde un'autorizzazione. L'autorizzazione non puo' essere negata nel caso in cui nelle rispettive aree di utilizzazione siano disponibili posteggi. 2. Il posteggio, la cui localizzazione deve risultare nella domanda, deve essere indicato nell'autorizzazione. Al rilascio dell'autorizzazione consegue automaticamente la concessione del posteggio indicato nella domanda, o, se questo non sia disponibile, di altro il piu' possibile simile. La concessione del posteggio di cui all'Art. 19 della legge e' tacitamente rinnovata se il comune non notifica all'interessato, almeno 6 mesi prima della scadenza, la decisione del consiglio comunale di non procedere al rinnovo della stessa. 3. L'autorizzazione provinciale di cui all'Art. 18, comma 3, della legge, e' unica, salvo il caso di subingresso ed il caso di chi al momento di entrata in vigore della legge era titolare di piu' autorizzazioni. Essa e' rilasciata a chi ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale in provincia di Bolzano ed abilita all'esercizio dell'attivita nell'ambito del territorio nazionale. 4. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali, disciplinate dalle stesse norme previste per l'esercizio dell'attivita' non stagionale, nonche' autorizzazioni temporanee, in particolare in occasione di fiere/mercato, sagre o altre riunioni straordinarie di persone. Queste ultime sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate, nel limiti dei posteggi appositamente previsti, a chi possiede i requisiti morali di cui all'Art. 3. 5. Uno stesso soggetto puo' essere titolare contemporaneamente di piu' autorizzazioni, anche se rilasciate da regioni, province e comuni diversi. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attivita' e' consentito ai dipendenti, ai collaboratori familiari e ad altri, secondo le modalita' stabilite dalla legislazione vigente. L'autorizzazione deve essere esibita ed ogni richiesta degli organi di vigilanza.