Art. 27.
            Condizioni per il rilascio dell'autorizazione
    1.  Il  rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'Art. 18,
comma  2, della legge e' subordinato alle disponibilita' di posteggio
nelle  aree  destinate  all'esercizio  di  tale  attivita'.  Ad  ogni
posteggio  corrisponde  un'autorizzazione.  L'autorizzazione non puo'
essere  negata nel caso in cui nelle rispettive aree di utilizzazione
siano disponibili posteggi.
    2.  Il  posteggio,  la  cui  localizzazione  deve risultare nella
domanda,   deve  essere  indicato  nell'autorizzazione.  Al  rilascio
dell'autorizzazione   consegue  automaticamente  la  concessione  del
posteggio  indicato  nella domanda, o, se questo non sia disponibile,
di  altro  il  piu' possibile simile. La concessione del posteggio di
cui all'Art. 19 della legge e' tacitamente rinnovata se il comune non
notifica  all'interessato,  almeno  6  mesi  prima della scadenza, la
decisione  del  consiglio  comunale di non procedere al rinnovo della
stessa.
    3.  L'autorizzazione  provinciale  di  cui  all'Art. 18, comma 3,
della legge, e' unica, salvo il caso di subingresso ed il caso di chi
al  momento  di  entrata  in  vigore della legge era titolare di piu'
autorizzazioni.  Essa e' rilasciata a chi ha la residenza, se persona
fisica,  o  la  sede  legale  in  provincia  di  Bolzano  ed  abilita
all'esercizio dell'attivita nell'ambito del territorio nazionale.
    4.   Possono   essere   rilasciate   autorizzazioni   stagionali,
disciplinate    dalle   stesse   norme   previste   per   l'esercizio
dell'attivita'  non stagionale, nonche' autorizzazioni temporanee, in
particolare  in  occasione  di  fiere/mercato, sagre o altre riunioni
straordinarie  di  persone.  Queste ultime sono valide soltanto per i
giorni  delle  predette  riunioni  e  sono rilasciate, nel limiti dei
posteggi appositamente previsti, a chi possiede i requisiti morali di
cui all'Art. 3.
    5. Uno stesso soggetto puo' essere titolare contemporaneamente di
piu'  autorizzazioni,  anche  se  rilasciate  da  regioni, province e
comuni  diversi.  In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione
l'esercizio   dell'attivita'   e'   consentito   ai   dipendenti,  ai
collaboratori  familiari  e  ad altri, secondo le modalita' stabilite
dalla  legislazione  vigente. L'autorizzazione deve essere esibita ed
ogni richiesta degli organi di vigilanza.