Art. 28.
                      Determinazione delle aree
    1.  L'ampiezza  delle aree destinate all'esercizio dell'attivita'
di commercio su aree e pubbliche di cui all'Art. 17, comma 2, lettera
a),  della  legge,  eventualmente  anche  per  l'esercizio stagionale
dell'attivita',  e' stabilita dal consiglio comunale che determina la
superficie  complessiva  destinata ai vari posteggi, il loro numero e
l'eventuale  loro  suddivisione per settori merceologici. Nell'ambito
del   settore  merceologico  alimentare  possono  essere  previsti  i
posteggi  riservati  a  chi  esercita  congiuntamente la vendita e la
somministrazione   dei   prodotti   alimentari.   Tali  aree  possono
consistere  in  un  insieme  di  posteggi contigui o in un insieme di
posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.
    2.  I posteggi possono essere dislocati secondo criteri di ordine
merceologico,  anche in relazione alle esigenze di allacciamento alla
rete   idrica   e   fognaria   e  di  osservanza  delle  prescrizioni
igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie.
    3.  Le  aree  degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e delle
autostrade  non fanno parte delle aree determinate ai sensi dell'Art.
19,  comma 3, della legge, tenuto conto che su dette aree l'esercizio
del commercio presuppone il consenso del proprietario o gestore.
    4.   Qualora   uno   o  piu'  soggetti  mettano  gratuitamente  a
disposizione  del comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta
o  coperta  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  commercio  su  aree
pubbliche  di cui all'Art. 17, comma 2, lettera a), della legge, essa
puo'  essere  inserita fra le aree destinate allo svolgimento di tale
attivita'.  In tale caso i soggetti hanno titolo all'assegnazione dei
posteggi  che  richiedono sull'area offerta, nel rispetto delle norme
sulla  concessione  delle aree pubbliche previste dalla legge. Devono
essere   rispettate  le  prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici,
nonche'  le  limitazioni  e  i  divieti  posti  per motivi di polizia
stradale  o  di  carattere  igienico-sanitario  o per altri motivi di
pubblico interesse, nonche' dall'Art. 19, comma 8, della legge.
    5.  Nel caso di singolo posteggio dislocato lungo strada o piazza
non comunale, la disponibilita' dell'area puo' essere dell'operatore,
ai sensi dell'Art. 17, comma 1, della legge.
    6.  La  concessione  del posteggio ai mercati o alle fiere locali
che  si svolgono con cadenza superiore al mese ha durata triennale ed
e'  assegnata  a  coloro  che  hanno  il  piu'  alto  punteggio nella
graduatoria formulata secondo i criteri stabiliti dal comune. In caso
di decadenza del posteggio per assenza ingiustificata o altro motivo,
il posteggio viene assegnato ad altri, secondo la graduatoria, per il
periodo  residuo rispetto alla durata triennale. Il comune stabilisce
il  termine  entro  il  quale  devono essere presentate le domande di
concessione del posteggio.