Art. 30.
       Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attivita'
    1.  Limitazioni  e  divieti  per  motivi di polizia stradale o di
carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse
possono  essere  stabiliti  per quanto concerne la localizzazione dei
posteggi   destinati   all'esercizio  dell'attivita'.  Limitazioni  e
divieti  stabiliti  per  creare  zone  di  rispetto  a  tutela  della
posizione  di  operatori  in  sede  stabile o su aree pubbliche, sono
illegittimi.
    2.  Coloro  che  svolgono  l'attivita'  in  forma itinerante, non
possono sostare sulla stessa area occupata dalla struttura di vendita
per  piu'  di un'ora al giorno. Le soste possono essere fatte solo su
aree che distino fra di loro almeno 100 metri.