Art. 30. Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attivita' 1. Limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse possono essere stabiliti per quanto concerne la localizzazione dei posteggi destinati all'esercizio dell'attivita'. Limitazioni e divieti stabiliti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche, sono illegittimi. 2. Coloro che svolgono l'attivita' in forma itinerante, non possono sostare sulla stessa area occupata dalla struttura di vendita per piu' di un'ora al giorno. Le soste possono essere fatte solo su aree che distino fra di loro almeno 100 metri.