Art. 35.
       Revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attivita'
    1.  I  sindaci controllano lo stato di attivazione degli esercizi
commerciali  al  dettaglio  ai fini dell'applicazione del disposto di
cui all'Art. 23 della legge.
    2.  La  revoca  dell'autorizzazione  o la chiusura di una piccola
struttura  di  vendita  possono  essere  disposte  anche  per singolo
settore  merceologico e devono essere comunicate entro 30 giorni alla
camera di commercio.
    3. Colui che essendo in possesso di autorizzazione amministrativa
non  stagionale  intende  sospendere  l'attivita'  dell'esercizio  di
vendita  al  pubblico, deve darne notizia al comune prima dell'inizio
della  sospensione  stessa. Analoga comunicazione deve essere data al
pubblico  a  mezzo  di  apposito  cartello  da  esporre  sulla  porta
d'entrata dell'esercizio.