Art. 36. Disposizioni finali 1. Chiunque eserciti l'attivita' di commercio al dettaglio o di distribuzione di carburanti deve tenere esposta in modo visibile l'autorizzazione amministrativa o copia della comunicazione previste dalla legge per l'esercizio dell'attivita' 2. Le domande di autorizzazione e le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate utilizzando, qualora disponibile, la modulistica predisposta dalla ripartizione provinciale commercio. 3. Chiunque esercita l'attivita' di commercio al dettaglio di olio lubrificante deve offrire all'acquirente il servizio di raccolta dell'olio usato, per la sua eliminazione secondo le norme vigenti. 4. Le autorizzazioni rilasciate in base alle previgenti leggi provinciali 24 ottobre 1978, n. 68, e 16 gennaio 1995, n. 2, sono convertite d'ufficio nelle autorizzazioni previste dalla legge, con esclusione di quelle relative a piccole strutture di vendita non appena la giunta provinciale avra' determinato i settori merceologici previsti dall'Art. 26, comma 1 della legge. Le autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante sono comunque convertite in occasione del prossimo collaudo. 5. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, rilasciata dalla provincia ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lettera c), e dell'Art. 2, comma 3, della legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2, a persone fisiche o a societa' di persone non aventi rispettivamente la residenza o la sede legale in provincia di Bolzano, decade trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento. Tale tipo di autorizzazione va richiesto al comune di residenza o della sede legale, ai sensi dell'Art. 28, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. I titolari dell'autorizzazione di cui sopra, devono restituire ll titolo entro 30 giorni dalla decadenza. 6. I titolari di autorizzazione rilasciata in base alla previgente legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, per la tabella merceologica VIII, hanno diritto, previa comunicazione alla provincia, ad ampliare la superficie di vendita fino al limite minimo previsto per le grandi strutture di vendita dall'Art. 6 della legge, entro tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento. Trascorso tale termine, la domanda di ampliamento della superficie di vendita e' soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge. 7. E' abrogato il decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, e successive modifiche, il decreto del presidente della giunta provinciale 16 gennaio 1996, n. 8, e successive modifiche, e il decreto del presidente della giunta provinciale 7 novembre 1997, n. 36, e successive modifiche. 8. E' abrogato il comma 5 dell'Art. 31 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2000 Registro n. 1, foglio n. 36