Art. 36.
                         Disposizioni finali
    1.  Chiunque  eserciti l'attivita' di commercio al dettaglio o di
distribuzione  di  carburanti  deve  tenere  esposta in modo visibile
l'autorizzazione  amministrativa o copia della comunicazione previste
dalla legge per l'esercizio dell'attivita'
    2.  Le  domande di autorizzazione e le comunicazioni previste dal
presente  regolamento  devono  essere presentate utilizzando, qualora
disponibile,    la   modulistica   predisposta   dalla   ripartizione
provinciale commercio.
    3.  Chiunque  esercita  l'attivita'  di commercio al dettaglio di
olio lubrificante deve offrire all'acquirente il servizio di raccolta
dell'olio usato, per la sua eliminazione secondo le norme vigenti.
    4.  Le  autorizzazioni  rilasciate  in base alle previgenti leggi
provinciali  24 ottobre  1978,  n.  68, e 16 gennaio 1995, n. 2, sono
convertite  d'ufficio  nelle autorizzazioni previste dalla legge, con
esclusione  di  quelle  relative  a  piccole strutture di vendita non
appena la giunta provinciale avra' determinato i settori merceologici
previsti dall'Art. 26, comma 1 della legge. Le autorizzazioni per gli
impianti  di  distribuzione di carburante sono comunque convertite in
occasione del prossimo collaudo.
    5.   L'autorizzazione  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche  in  forma  itinerante, rilasciata dalla provincia ai sensi
dell'Art. 1, comma 2, lettera c), e dell'Art. 2, comma 3, della legge
provinciale  16 gennaio 1995, n. 2, a persone fisiche o a societa' di
persone  non  aventi rispettivamente la residenza o la sede legale in
provincia di Bolzano, decade trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione del
presente  regolamento.  Tale  tipo  di autorizzazione va richiesto al
comune di residenza o della sede legale, ai sensi dell'Art. 28, comma
4,  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114.  I  titolari
dell'autorizzazione  di  cui sopra, devono restituire ll titolo entro
30 giorni dalla decadenza.
    6.   I   titolari  di  autorizzazione  rilasciata  in  base  alla
previgente  legge  provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, per la tabella
merceologica   VIII,   hanno   diritto,   previa  comunicazione  alla
provincia, ad ampliare la superficie di vendita fino al limite minimo
previsto  per le grandi strutture di vendita dall'Art. 6 della legge,
entro   tre   anni  dalla  pubblicazione  del  presente  regolamento.
Trascorso tale termine, la domanda di ampliamento della superficie di
vendita e' soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge.
    7. E' abrogato il decreto del presidente della giunta provinciale
18 marzo   1980,  n.  9,  e  successive  modifiche,  il  decreto  del
presidente   della  giunta  provinciale  16 gennaio  1996,  n.  8,  e
successive  modifiche,  e  il  decreto  del  presidente  della giunta
provinciale 7 novembre 1997, n. 36, e successive modifiche.
    8. E' abrogato il comma 5 dell'Art. 31 del decreto del presidente
della   giunta  provinciale  13 giugno  1989,  n.  11,  e  successive
modifiche.
    Il  presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2000
Registro n. 1, foglio n. 36