Art. 5.
          Strumenti di pianifiazione provinciale e comunale
    1.  Gli  strumenti  di  pianificazione  provinciale  e  comunale,
rispettivamente  per  le  grandi  e  medie strutture di vendita, sono
elaborati  tenendo  conto  degli  indirizzi  e  criteri programmatori
provinciali, nonche' della rete di vendita effettivamente esistente.
    2.  La  pianificazione provinciale deve in particolare definire i
limiti di presenza, a livello provinciale, comprensoriale o di ambiti
sovracomunali,  delle  grandi  strutture  di  vendita  e  dei  centri
commerciali.
    3.  La  programmazione  comunale,  obbligatoria  per i comuni con
oltre  1000  abitanti,  deve  in  particolare  regolare lo sviluppo a
livello  comunale  o  a  livello di ambiti territoriali omogenei piu'
ristretti,  delle  medie  strutture di vendita, tenendo eventualmente
conto  anche  della rete di vendita esistente nei comuni confinanti o
limitrofi.
    4.  Gli  strumenti  di  pianificazione  provinciale  e  comunale,
approvati  rispettivamente  dalla  giunta provinciale e dal consiglio
comunale  hanno  durata quinquennale e possono essere prorogati dagli
stessi  organi,  fino  al  massimo  di  due  anni  La validita' degli
strumenti  di  pianificazione  di cui al presente comma decorre dalla
data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. In casi
particolari, i piani provinciale e comunale possono essere modificati
anche  prima  della  loro  scadenza,  sentiti i pareri previsti dalla
legge  per  l'approvazione  dei medesimi. Se il comune non approva il
piano  nei  termini  di  cui  al  presente regolamento, le domande di
autorizzazione   vanno   comunque   esaminate  con  riferimento  agli
indirizzi e criteri programmatori provinciali.