Art. 6.
                 Rilevazione della rete distributiva
    1.  Ai  fini  della  rilevazione  e  dell'aggiornamento  dei dati
concernenti  la  rete  distributiva,  i  comuni e la provincia devono
inviare  alla  camera di commercio, ogni trimestre, copia delle nuove
autorizzazioni  amministrative  relative  ad apertura, trasferimento,
ampliamento,   variazione   del   settore   merceologico  trattato  e
concentrazione  di  esercizi  commerciali, copia delle autorizzazioni
revocate  o  decadute,  nonche'  copia  delle  analoghe comunicazioni
relative   a  piccole  strutture  di  vendita,  entro  trenta  giorni
dall'effettiva attivazione dell'esercizio. I dati relativi al settore
merceologico  e  alla  superficie  e all'ubicazione degli esercizi di
vendita  sono  iscritti  dall'ufficio del registro delle imprese, nei
repertorio  delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono
messi  a  disposizione  dell'osservatorio nazionale di cui ai decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
    2.  La  riduzione  della  superficie  di  vendita  e  del settore
merceologico, nonche' la cessazione dell'attivita' di un esercizio di
vendita,  devono  essere preventivamente comunicati all'autorita' che
ha  rilasciato  l'autorizzazione  o  alla  quale  e' stata inviata la
comunicazione  per le piccole strutture di vendita. Tali fatti devono
inoltre  essere  comunicati al registro delle imprese della camera di
commercio di Bolzano, entro 30 giorni dal loro effettivo verificarsi.
    3.  L'assessorato  provinciale  al  commercio  e  i  comuni hanno
diritto,  previo  pagamento  delle  relative spese, ad ottenere dalla
camera di commercio qualsiasi tipo di elaborazione dei dati raccolti,
che  possono  essere  impiegati  unicamente  a  fini statistici e nei
rispetto  del  segreto  d'ufficio. Chiunque puo' prendere visione dei
dati riepilogativi che non consentono l'identificazione delle singole
unita' rilevate.
    4. Ai fini dell'approvazione e della revisione degli strumenti di
pianificazione  provinciale  e  comunale  e  ai fini d'istituto della
camera  di  commercio  e  dell'assessorato  provinciale al commercio,
coloro  che  svolgono  le  attivita' indicate nell'art. 1 della legge
debbono  fornire  in  modo  veritiero tutte le notizie loro richieste
inerenti all'attivita' svolta.