Art. 6. Rilevazione della rete distributiva 1. Ai fini della rilevazione e dell'aggiornamento dei dati concernenti la rete distributiva, i comuni e la provincia devono inviare alla camera di commercio, ogni trimestre, copia delle nuove autorizzazioni amministrative relative ad apertura, trasferimento, ampliamento, variazione del settore merceologico trattato e concentrazione di esercizi commerciali, copia delle autorizzazioni revocate o decadute, nonche' copia delle analoghe comunicazioni relative a piccole strutture di vendita, entro trenta giorni dall'effettiva attivazione dell'esercizio. I dati relativi al settore merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono iscritti dall'ufficio del registro delle imprese, nei repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione dell'osservatorio nazionale di cui ai decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 2. La riduzione della superficie di vendita e del settore merceologico, nonche' la cessazione dell'attivita' di un esercizio di vendita, devono essere preventivamente comunicati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione o alla quale e' stata inviata la comunicazione per le piccole strutture di vendita. Tali fatti devono inoltre essere comunicati al registro delle imprese della camera di commercio di Bolzano, entro 30 giorni dal loro effettivo verificarsi. 3. L'assessorato provinciale al commercio e i comuni hanno diritto, previo pagamento delle relative spese, ad ottenere dalla camera di commercio qualsiasi tipo di elaborazione dei dati raccolti, che possono essere impiegati unicamente a fini statistici e nei rispetto del segreto d'ufficio. Chiunque puo' prendere visione dei dati riepilogativi che non consentono l'identificazione delle singole unita' rilevate. 4. Ai fini dell'approvazione e della revisione degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale e ai fini d'istituto della camera di commercio e dell'assessorato provinciale al commercio, coloro che svolgono le attivita' indicate nell'art. 1 della legge debbono fornire in modo veritiero tutte le notizie loro richieste inerenti all'attivita' svolta.