Art. 7.
            Piccole strutture di vendita - Comunicazione
    1.   Nella  comunicazione  per  l'apertura,  il  trasferimento  e
l'ampliamento   di   piccole   strutture   di  vendita,  nonche'  per
l'eventuale variazione del settore merceologico trattato, il soggetto
interessato dichiara:
      a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
      b) il  settore  o  i  settori  merceologici.  l'ubicazione e la
superficie   di   vendita   dell'esercizio   allegando   la  relativa
planimetria, approvata dall'organo competente;
      c) il  rispetto  dei  regolamenti  locali  di  polizia  urbana,
annonaria   e   igienico-sanitaria  e  delle  norme  urbanistiche  in
particolare  quelle relative alla tipologia della zona urbanistica ed
alla destinazione d'uso dei locali;
      d) l'iscrizione  ai registro delle imprese, salvo nuova azienda
non ancora iscritta;
    2.   Se   la   comunicazione  e'  incompleta,  il  comune  invita
l'interessato  a  fornire  gli  elementi  mancanti  ed in questo caso
l'attivita'  puo'  iniziare,  se  sono  gia' decorsi i 30 giorni, tre
giorni dopo la presentazione degli stessi.
    3.  L'apertura,  il  trasferimento  e l'ampliamento delle piccole
strutture  di  vendita  possono  essere effettuati anche prima dei 30
giorni previsti dalla legge, se il comune esprime il proprio assenso.
In  ogni caso l'interessato deve comunicare al comune entro 30 giorni
l'effettiva attivazione dell'esercizio.
    4.  Fermi  restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi
di  vicinato  autorizzati  alla  vendita  dei  prodotti alimentari e'
consentito  il  consumo immediato dei medesimi a condizione che siano
esclusi  il  servizio  di  somministrazione e le attrezzature ad esso
direttamente finalizzate.
    5.  Le porte di comunicazione interna tra i locali destinati alla
vendita  al  dettaglio e quelli destinati al commercio all'ingrosso o
ad  altri  usi  devono  rimanere chiuse, salvo utilizzo momentaneo da
parte  del  personale, e su di esse deve essere esposto, in posizione
ben  visibile,  un  cartello  con  la  seguente dicitura: "Divieto di
accesso al pubblico - accesso riservato al personale".