Art. 8.
                 Medie e grandi strutture di vendita
                     - Domanda di autorizzazione
    1.   Nella   domanda   di   autorizzazione   per  l'apertura,  il
trasferimento e l'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita,
nonche' per l'eventuale variazione del settore merceologico trattato,
l'interessato dichiara:
      a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
      b) il  settore  o  i  settori  merceologici,  l'ubicazione e la
superficie    di   vendita,   distinte   per   settore   merceologico
dell'esercizio, allegando la relativa planimetria;
      c) il  rispetto  dei  regolamenti  locali  di  polizia  urbana,
annonaria   e  igienico-sanitaria  e  delle  norme  urbanistiche,  in
particolare  quelle relative alla tipologia della zona urbanistica ed
alla destinazione d'uso dei locali;
      d) l'iscrizione  ai  registro delle imprese salvo nuova azienda
non ancora iscritta.
    2.  Le  domande  di  rilascio  dell'autorizzazione debbono essere
esaminate  secondo  l'ordine  cronologico di presentazione. Prima del
rilascio   materiale   dell'autorizzazione,   l'autorita'  competente
richiede all'interessato tutti i documenti non gia' in suo possesso e
ritenuti necessari a certificare i fatti e i dati dichiarati all'atto
della  domanda,  salvo  quelli per i quali e' sufficiente ed e' stata
resa  l'autocertificazione,  ed  in  particolare  la  planimetria dei
locali  di vendita, approvata dall'organo competente, e riportante la
destinazione d'uso di commercio al dettaglio.
    3.    Nel    provvedimento    di   autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita'  di  vendita  deve  essere  indicata  la superficie di
vendita    autorizzata,    distinta    per    settore   merceologico.
L'autorizzazione  amministrativa e' unica per ogni punto di vendita e
deve  essere  aggiornata  in  caso di subingresso nella titolarita' o
gestione dell'azienda.
    4.  Il  titolare  di un esercizio commerciale organizzato su piu'
reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche
di  prestazione  del  servizio impiegate, puo' affidare uno o piu' di
tali  reparti, perche' li gestisca in proprio per il periodo di tempo
convenuto,  ad  un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.
3,  dandone  immediata  comunicazione  alla  camera  di commercio, al
comune  ed  all'ufficio delle imposte sul valore aggiunto. In difetto
risponde  dell'attivita'  esercitata dal soggetto stesso. Questi deve
fare denuncia dell'esercizio dell'attivita' alla camera di commercio.
La  fattispecie  di  cui al presente comma non costituisce un caso di
subingresso.
    5.  Il  titolare  dell'impresa  o  l'ente  che  svolge  attivita'
commerciale  puo' nominare un proprio preposto alla gestione di uno o
piu' esercizi commerciali, di uno o piu' reparti di essi. Tale nomina
deve  essere  attestata con atto sostitutivo di notorieta' oppure con
autocertificazione   sottoscritta   dalle  parti.  Il  preposto  deve
possedere   i   requisiti  di  cui  all'art.  3  ed  e'  responsabile
dell'attivita' svolta nei locali di vendita.