Art. 3. Requisiti dei beneficiari 1. Per accedere al contributo il titolare dell'attivita' commerciale deve possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritto alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura nelle categorie di cui all'Art. 7, comma 1, lettera c); b) esercitare la propria attivita' in uno dei centri abitati indicati all'Art. 2; c) avere conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda, ricavi come definiti dal comma 1, lettere a) e b) dell'Art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inferiori a: 1) 150 milioni di lire per il commercio di generi alimentari posti in zona B; 2) 230 milioni di lire per il commercio di generi alimentari posti in zona C; 3) 100 milioni di lire per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona B; 4) 120 milioni di lire per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona C; 5) 100 milioni di lire per commercio di generi non alimentari esercitati nelle zone B e C; 6) per gli esercizi posti in zona B e C, ai sensi dell'Art. 18 comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel caso di distributori di carburanti i ricavi non dovranno essere superiori a 53 milioni di lire, nel caso di rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari 15 milioni di lire e nel caso di rivendite di giornali 30 milioni di lire. 7) qualora il richiedente eserciti attivita' riferentesi a piu' tipologie commerciali di cui all'Art. 7 comma c) l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attivita' non deve superare 180 milioni di lire in zona B e i 250 in zona C; nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi tra le varie attivita' e gli importi dei ricavi per i distributori di carburanti, generi di monopolio, valori bollati e valori similari e le rivendite di giornali l'aggio andra' moltiplicato per i seguenti coefficienti: carburanti 2,83, giornali 5, monopoli 10. 2. I benefici previsti dal presente regolamento non si estendono ai commercianti all'ingrosso, farmacie, rappresentanti di commercio, ambulanti, attivita' miste dove l'attivita' commerciale e' rappresentata da un volume di ricavi inferiore al 50%, societa' di capitale.