Art. 3.
                      Requisiti dei beneficiari

    1.   Per   accedere  al  contributo  il  titolare  dell'attivita'
commerciale deve possedere i seguenti requisiti:
      a) essere   iscritto   alla   camera   di  commercio  industria
artigianato e agricoltura nelle categorie di cui all'Art. 7, comma 1,
lettera c);
      b)   esercitare  la propria attivita' in uno dei centri abitati
indicati all'Art. 2;
      c) avere conseguito nell'anno precedente la presentazione della
domanda,  ricavi come definiti dal comma 1, lettere a) e b) dell'Art.
53  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inferiori
a:
        1)  150 milioni di lire per il commercio di generi alimentari
posti in zona B;
        2)  230 milioni di lire per il commercio di generi alimentari
posti in zona C;
        3)  100  milioni  di lire per somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, esercitati nella zona B;
        4)  120  milioni  di lire per somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, esercitati nella zona C;
        5) 100 milioni di lire per commercio di generi non alimentari
esercitati nelle zone B e C;
        6)  per  gli esercizi posti in zona B e C, ai sensi dell'Art.
18   comma   8,   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973,  n.  600, nel caso di distributori di carburanti i
ricavi  non  dovranno essere superiori a 53 milioni di lire, nel caso
di  rivendite  di  generi  di monopolio, valori bollati e similari 15
milioni  di  lire  e  nel caso di rivendite di giornali 30 milioni di
lire.
        7)  qualora  il  richiedente eserciti attivita' riferentesi a
piu'  tipologie  commerciali  di  cui  all'Art.  7 comma c) l'importo
complessivo   dei   ricavi   risultante  dall'esercizio  delle  varie
attivita'  non deve superare 180 milioni di lire in zona B e i 250 in
zona C; nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi tra le
varie  attivita'  e  gli  importi  dei  ricavi  per i distributori di
carburanti,  generi  di monopolio, valori bollati e valori similari e
le  rivendite  di giornali l'aggio andra' moltiplicato per i seguenti
coefficienti: carburanti 2,83, giornali 5, monopoli 10.
    2.  I benefici previsti dal presente regolamento non si estendono
ai  commercianti all'ingrosso, farmacie, rappresentanti di commercio,
ambulanti,   attivita'   miste   dove   l'attivita'   commerciale  e'
rappresentata  da  un  volume di ricavi inferiore al 50%, societa' di
capitale.