Art. 8. Graduatoria 1. Il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvede a redigere la graduatoria unica, regionale dei richiedenti il contributo sulla base delle graduatorie trasmesse dalle comunita' montane. 2. La graduatoria unica di cui al comma 1 approvata con decreto del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Con il medesimo decreto si dispone l'attribuzione alle comunita' montane delle risorse necessarie per la concessione dei contributi.