Art. 8.
                             Graduatoria

    1. Il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvede a
redigere   la   graduatoria   unica,  regionale  dei  richiedenti  il
contributo  sulla  base  delle  graduatorie trasmesse dalle comunita'
montane.
    2.  La  graduatoria unica di cui al comma 1 approvata con decreto
del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e'
pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione. Con il medesimo
decreto  si  dispone  l'attribuzione  alle  comunita'  montane  delle
risorse necessarie per la concessione dei contributi.