Art. 10. Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni 1. La struttura organizzativa competente esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni secondo quanto disposto dall'art. 25 del codice civile. 2. A tale fine le fondazioni inviano annualmente copia dei bilanci preventivi e consuntivi approvati, corredati da una dettagliata relazione sull'attivita' svolta e su quella che intendono svolgere. 3. Le fondazioni sono inoltre tenute a trasmettere ogni notizia o documentazione che venga loro richiesta ai fini di cui al comma 1.