Art. 10.
     Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni

    1.  La struttura organizzativa competente esercita il controllo e
la  vigilanza  sull'amministrazione  delle  fondazioni secondo quanto
disposto dall'art. 25 del codice civile.
    2.  A  tale  fine  le  fondazioni  inviano  annualmente copia dei
bilanci   preventivi   e   consuntivi  approvati,  corredati  da  una
dettagliata relazione sull'attivita' svolta e su quella che intendono
svolgere.
    3. Le fondazioni sono inoltre tenute a trasmettere ogni notizia o
documentazione che venga loro richiesta ai fini di cui al comma 1.