Art. 5.
             Riconoscimento della personalita' giuridica

    1.  Il riconoscimento della personalita' giuridica e' determinato
dall'iscrizione  nel  registro  regionale delle persone giuridiche di
cui all'Art. 4, a conclusione del procedimento disciplinato dall'art.
3.
    2.   L'istanza  di  riconoscimento  e'  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'istituzione ed e' indirizzata al presidente della
giunta regionale.
    3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
      a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
      b) relazione  sullo  stato patrimoniale e finanziario corredata
da documentazione idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio;
      c) relazione  sull'attivita' eventualmente svolta in precedenza
e su quella che si intende svolgere;
      d) elenco   nominativo  delle  persone  preposte  alle  cariche
sociali  ed  indicazione  dei relativi codici fiscali nonche', per le
associazioni, indicazione della consistenza associativa;
      e) ogni   altra   documentazione   utile   a   dimostrare  piu'
compiutamente   le   finalita'   dell'istituzione   e  di  mezzi  per
provvedervi.
    4.  Il riconoscimento e' disposto previa valutazione dello scopo,
degli  elementi  patrimoniali  e  personali  e  della idoneita' della
dotazione  patrimoniale  e delle risorse finanziarie al perseguimento
delle finalita' statutarie.
    5.  Il  riconoscimento  delle fondazioni istituite per testamento
puo'   essere   disposto   d'ufficio   dalla   Regione   in  caso  di
ingiustificata  inerzia  del  soggetto  abilitato  alla presentazione
della domanda.
    6.  In  deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4, sono iscritte
d'ufficio  nel  registro  di  cui  all'art.  4  le persone giuridiche
private  il  cui  riconoscimento e' effettuato da altri organi, sulla
base di disposizioni speciali.