Art. 5. Riconoscimento della personalita' giuridica 1. Il riconoscimento della personalita' giuridica e' determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di cui all'Art. 4, a conclusione del procedimento disciplinato dall'art. 3. 2. L'istanza di riconoscimento e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione ed e' indirizzata al presidente della giunta regionale. 3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto; b) relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da documentazione idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio; c) relazione sull'attivita' eventualmente svolta in precedenza e su quella che si intende svolgere; d) elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali ed indicazione dei relativi codici fiscali nonche', per le associazioni, indicazione della consistenza associativa; e) ogni altra documentazione utile a dimostrare piu' compiutamente le finalita' dell'istituzione e di mezzi per provvedervi. 4. Il riconoscimento e' disposto previa valutazione dello scopo, degli elementi patrimoniali e personali e della idoneita' della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie al perseguimento delle finalita' statutarie. 5. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo' essere disposto d'ufficio dalla Regione in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda. 6. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4, sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'art. 4 le persone giuridiche private il cui riconoscimento e' effettuato da altri organi, sulla base di disposizioni speciali.