Art. 7. Estinzione della persona giuridica, liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residuali 1. La struttura organizzativa competente accerta, su istanza di qualunque interessato o d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile e comunica il provvedimento di estinzione agli amministratori ed al presidente del tribunale competente, ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. 2. L'istanza per la dichiarazione di estinzione e' indirizzata al presidente della giunta regionale. 3. La dichiarazione di estinzione e' annotata nel registro di cui all'art. 4. 4. In assenza di specifiche previsioni statutarie, contestualmente alla dichiarazione di estinzione, la struttura organizzativa competente dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo dell'istituzione ai sensi degli articoli 3 1 e 32 del codice civile. 5. Conclusa la procedura di liquidazione, su disposizione del presidente del tribunale, la struttura organizzativa competente provvede alla cancellazione dell'ente dal registro regionale delle persone giuridiche.