Art. 7.
Estinzione  della  persona  giuridica,  liquidazione del patrimonio e
                   devoluzione dei beni residuali

    1.  La  struttura organizzativa competente accerta, su istanza di
qualunque  interessato o d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di
estinzione  della  persona giuridica previste dall'art. 27 del codice
civile  e comunica il provvedimento di estinzione agli amministratori
ed al presidente del tribunale competente, ai fini di cui all'art. 11
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
    2. L'istanza per la dichiarazione di estinzione e' indirizzata al
presidente della giunta regionale.
    3. La dichiarazione di estinzione e' annotata nel registro di cui
all'art. 4.
    4.    In    assenza    di   specifiche   previsioni   statutarie,
contestualmente   alla  dichiarazione  di  estinzione,  la  struttura
organizzativa  competente  dispone  in  ordine  alla  devoluzione del
patrimonio  residuo dell'istituzione ai sensi degli articoli 3 1 e 32
del codice civile.
    5.  Conclusa  la  procedura  di liquidazione, su disposizione del
presidente  del  tribunale,  la  struttura  organizzativa  competente
provvede  alla  cancellazione  dell'ente dal registro regionale delle
persone giuridiche.