Art. 8. Modificazioni della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica 1. Nel registro regionale delle persone giuridiche sono iscritte, oltre alle fattispecie di cui agli articoli 6 e 7, le variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e di liquidazione della persona giuridica privata, nonche' il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie. 2. L'iscrizione avviene sulla base di istanza presentata dal legale rappresentante della persona giuridica interessata, corredata di copia autentica dell'atto che ne costituisce titolo e, nel caso di modificazioni nella composizione degli organi, di dichiarazione di accettazione della carica da parte degli interessati. 3. L'istanza e' presentata entro quindici giorni, decorrenti dalla data della relativa deliberazione. Nel caso di modificazioni nella composizione degli organi il termine decorre dalla data di accettazione della carica da parte degli interessati. 4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'Art. 35 del codice civile.