Art. 8.
Modificazioni  della  composizione  degli  organi o di altri elementi
                       della persona giuridica

    1. Nel registro regionale delle persone giuridiche sono iscritte,
oltre  alle  fattispecie  di  cui  agli articoli 6 e 7, le variazioni
nella  composizione degli organi di amministrazione e di liquidazione
della  persona giuridica privata, nonche' il trasferimento della sede
e l'istituzione di sedi secondarie.
    2.  L'iscrizione  avviene  sulla  base  di istanza presentata dal
legale  rappresentante della persona giuridica interessata, corredata
di copia autentica dell'atto che ne costituisce titolo e, nel caso di
modificazioni  nella  composizione  degli organi, di dichiarazione di
accettazione della carica da parte degli interessati.
    3.  L'istanza  e'  presentata  entro  quindici giorni, decorrenti
dalla  data  della  relativa deliberazione. Nel caso di modificazioni
nella  composizione  degli  organi  il  termine decorre dalla data di
accettazione della carica da parte degli interessati.
    4.  Il  mancato  rispetto  del termine di cui al comma 3 comporta
l'applicazione   della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  cui
all'Art. 35 del codice civile.