Art. 9. Persone giuridiche gia' iscritte nei registri presso le cancellerie dei tribunali 1. La struttura organizzativa competente certifica l'iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei tribunali, nonche' ogni altro fatto, stato o qualita' della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi. 2. In caso di accoglimento di istanze avanzate ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, la struttura organizzativa competente provvede all'iscrizione d'ufficio degli enti nel registro regionale delle persone giuridiche.