Art. 9.
Persone  giuridiche  gia' iscritte nei registri presso le cancellerie
                            dei tribunali

    1.  La  struttura organizzativa competente certifica l'iscrizione
delle   persone   giuridiche   nei  registri  delle  cancellerie  dei
tribunali,  nonche'  ogni altro fatto, stato o qualita' della persona
giuridica  sulla  base  delle  informazioni  risultanti  dai registri
medesimi.
    2.  In  caso  di  accoglimento di istanze avanzate ai sensi degli
articoli  6,  7  e  8, la struttura organizzativa competente provvede
all'iscrizione  d'ufficio  degli  enti  nel  registro regionale delle
persone giuridiche.