Art. 2.
                           P r e l i e v o
    1. Al fine di ridurre i danni alle colture agricole e' consentito
il prelievo a carico delle specie passero, passera mattugia e storno.
    2.   Il   prelievo,   per  un  massimo  di  20  capi  giornalieri
complessivi,  e' consentito ai cacciatori con i mezzi di cui all'art.
13   primo   comma  della  legge  regionale  12 gennaio  1994,  n.  3
(recepimento  della  legge  11  febbraio  1992,  n. 157 "norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio".
    3.  Il  prelievo  di cui al comma precedente e' consentito per la
specie  storno  dal  16 settembre  2001  al 31 gennaio 2002, e per le
specie  passero  e  passera  mattugia dal 16 settembre al 31 dicembre
2001  su  tutto  il territorio regionale non sottoposto al divieto di
caccia.
    4.  Nelle  province  dove si effettua l'apertura anticipata della
caccia, la specie storno e' abbattibile anche giorni 1o e 2 settembre
2001.