Art. 2. P r e l i e v o 1. Al fine di ridurre i danni alle colture agricole e' consentito il prelievo a carico delle specie passero, passera mattugia e storno. 2. Il prelievo, per un massimo di 20 capi giornalieri complessivi, e' consentito ai cacciatori con i mezzi di cui all'art. 13 primo comma della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". 3. Il prelievo di cui al comma precedente e' consentito per la specie storno dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002, e per le specie passero e passera mattugia dal 16 settembre al 31 dicembre 2001 su tutto il territorio regionale non sottoposto al divieto di caccia. 4. Nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia, la specie storno e' abbattibile anche giorni 1o e 2 settembre 2001.