Art. 2. 1. Ai fini della presente legge si intende: a) per materia o sostanza organica del suolo: la frazione organica del suolo misurata dal carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel decreto ministeriale 11 maggio 1992 recante "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo"; b) per ammendanti compostati: l'ammendante compostato verde e l'ammendante compostato misto.