Art. 2.
    1. Ai fini della presente legge si intende:

      a) per  materia  o  sostanza  organica  del  suolo: la frazione
organica  del  suolo  misurata  dal  carbonio organico determinato in
applicazione   al   metodo  Walkley  e  Black  previsto  nel  decreto
ministeriale   11 maggio   1992   recante  "Approvazione  dei  metodi
ufficiali di analisi chimica del suolo";
      b) per  ammendanti  compostati: l'ammendante compostato verde e
l'ammendante compostato misto.