Art. 3.

    1.  Per  le  finalita' di cui all'Art. 1 sono concessi contributi
economici per:
      a) l'acquisto  di  ammendanti compostati sino ad un massimo del
cinquanta  per  cento  delle  spese ammissibili e per non piu' di due
volte in un quinquennio;
      b) l'acquisto   o   la  locazione  finanziaria  di  macchine  e
attrezzature  per  la  produzione  e  la  distribuzione di ammendanti
compostati,  fino  ad  un  massimo  del  venti  per cento delle spese
ammissibili maggiorati   di   dieci  punti  se  la  prevalenza  della
superficie  aziendale  ricade  in  zona  montana  o svantaggiata e di
ulteriori  cinque  punti se l'investimento e' proposto da agricoltori
insediati  nei  cinque  anni  precedenti la domanda e che non abbiano
quaranta anni al momento della domanda stessa;
      c) l'adozione  di  tecniche di gestione e lavorazione del suolo
volte al mantenimento della sostanza organica.
    2.  La  giunta  regionale  stabilisce  entro  centottanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge le modalita' generali e i
criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.