Art. 3. 1. Per le finalita' di cui all'Art. 1 sono concessi contributi economici per: a) l'acquisto di ammendanti compostati sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili e per non piu' di due volte in un quinquennio; b) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti compostati, fino ad un massimo del venti per cento delle spese ammissibili maggiorati di dieci punti se la prevalenza della superficie aziendale ricade in zona montana o svantaggiata e di ulteriori cinque punti se l'investimento e' proposto da agricoltori insediati nei cinque anni precedenti la domanda e che non abbiano quaranta anni al momento della domanda stessa; c) l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica. 2. La giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalita' generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.