Art. 5. 1. La Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la qualita'. 2. In tale ambito e' organizzata una attivita' di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici. 3. La giunta regionale stabilisce entro centoottanta giorni il programma e le modalita' operative per la realizzazione del sistema. 4. Per lo svolgimento di attivita' di studio e ricerca la Regione puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nelle materie oggetto degli interventi previsti dalla presente legge.