Art. 5.

    1.  La  Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei
suoli  agricoli  ai  fini  di  individuare  le  tendenze evolutive in
relazione  agli  usi  e  alle  pratiche di coltivazione adottate e di
valutarne la qualita'.
    2.  In  tale  ambito e' organizzata una attivita' di monitoraggio
mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati
studi e rilievi su luoghi specifici.
    3.  La  giunta  regionale stabilisce entro centoottanta giorni il
programma e le modalita' operative per la realizzazione del sistema.
    4. Per lo svolgimento di attivita' di studio e ricerca la Regione
puo'  stipulare  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  privati  di
comprovata esperienza nelle materie oggetto degli interventi previsti
dalla presente legge.