Art. 6.

    1.   Per   gli   interventi  previsti  dalla  presente  legge  e'
autorizzata per l'anno 2001 in termini di competenza e cassa la spesa
di  lire  100.000.000 con imputazione all'unita' previsionale di base
07.2.004  del  bilancio  di  previsione  denominata:  "Politiche  per
l'innovazione e servizi".
    2.  Al  finanziamento  della  spesa di cui al comma precedente si
provvede  con  contestuale  riduzione dello stanziamento della unita'
previsionale  di  base  15.1.003  del  bilancio  di  previsione  2001
denominata:  "Quota  interessi  per ammortamento mutui a carico della
Regione".
    3.  Per  gli  anni  2002 e successivi l'entita' della spesa sara'
determinata  annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell'Art.  27,  comrna  3.  lett. c) della vigente legge regionale di
contabilita'.
    4.  La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilita',  e'  autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
di  cui  ai  precedenti  commi,  sia  in termini di competenza che di
cassa.