Art. 6. 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata per l'anno 2001 in termini di competenza e cassa la spesa di lire 100.000.000 con imputazione all'unita' previsionale di base 07.2.004 del bilancio di previsione denominata: "Politiche per l'innovazione e servizi". 2. Al finanziamento della spesa di cui al comma precedente si provvede con contestuale riduzione dello stanziamento della unita' previsionale di base 15.1.003 del bilancio di previsione 2001 denominata: "Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione". 3. Per gli anni 2002 e successivi l'entita' della spesa sara' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'Art. 27, comrna 3. lett. c) della vigente legge regionale di contabilita'. 4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.