Art. 7. 1. Ai contributi previsti dall'Art. 3 e' data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame, da parte della commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 4 settembre 2001 LORENZETTI