Art. 7.

    1.  Ai  contributi  previsti  dall'Art.  3 e' data attuazione dal
giorno  successivo  la  pubblicazione  nel Bollettino ufficiale della
Regione  dell'avviso  di  esito  positivo  dell'esame, da parte della
commissione  dell'Unione  europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 4 settembre 2001

                             LORENZETTI