Art. 2.
                         Registro regionale

    1.  Al  fine  di consentire la tutela del patrimonio genetico, e'
istituito  il  registro  regionale,  suddiviso  in  sezione animale e
sezione  vegetale,  al  quale  sono iscritte specie, razze, varieta',
popolazioni,  cultivar,  ecotipi e doni di interesse regionale di cui
all'Art. 1.
    2.  La  giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della presente legge, determina le modalita' ed i criteri per
la  istituzione  e  la  tenuta del registro regionale, nonche' per la
iscrizione in esso delle specie e varieta' di cui all'Art. 1, tenendo
conto dei seguenti principi generali:
      a) il  registro  e'  organizzato  in modo da tenere conto delle
caratteristiche   tecniche   di   analoghi   strumenti  eventualmente
esistenti  a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo
quanto piu' possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;
      b) le  accessioni  di  cui  all'Art.  1, per essere iscritte al
registro  regionale devono essere identificabili per un numero minimo
di caratteri definiti per ogni singola entita';
      c) l'iscrizione al registro e' gratuita ed avviene a seguito di
proposta   di   enti   pubblici,   scientifici   e   di  ricerca,  di
organizzazioni  ed  associazioni  private e singoli cittadini, previa
acquisizione   del   parere   favorevole   di   apposite  commissioni
tecnico-scientifiche  costituite  dalla giunta regionale che provvede
anche a determinarne la composizione;
      d) il  materiale  iscritto nel registro puo' essere cancellato,
previo   parere   favorevole  della  competente  commissione  tecnico
scientifica,  quando  non sussistano piu' i requisiti di cui all'art.
1, comma 1.