Art. 2. Registro regionale 1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, e' istituito il registro regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varieta', popolazioni, cultivar, ecotipi e doni di interesse regionale di cui all'Art. 1. 2. La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalita' ed i criteri per la istituzione e la tenuta del registro regionale, nonche' per la iscrizione in esso delle specie e varieta' di cui all'Art. 1, tenendo conto dei seguenti principi generali: a) il registro e' organizzato in modo da tenere conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto piu' possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi; b) le accessioni di cui all'Art. 1, per essere iscritte al registro regionale devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entita'; c) l'iscrizione al registro e' gratuita ed avviene a seguito di proposta di enti pubblici, scientifici e di ricerca, di organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini, previa acquisizione del parere favorevole di apposite commissioni tecnico-scientifiche costituite dalla giunta regionale che provvede anche a determinarne la composizione; d) il materiale iscritto nel registro puo' essere cancellato, previo parere favorevole della competente commissione tecnico scientifica, quando non sussistano piu' i requisiti di cui all'art. 1, comma 1.