Art. 3. Rete di conservazione e sicurezza 1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, cui possono aderire comuni, comunita' montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, universita', associazioni, agricoltori singoli ed associati. 2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all'art. 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori ed agli istituti sperimentali e di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento. 3. La Regione predispone elenchi, su base provinciale, dei siti in cui avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette annualmente ai comuni interessati che provvedono all'informazione relativamente all'esistenza dei siti stessi. 4. Gli agricoltori inseriti nella rete possono scambiare o commercializzare in ambito locale una modica quantita' di materiale di propagazione prodotto in azienda, stabilita per ogni singola entita' al momento della iscrizione al registro regionale. Per ambito locale si intende il territorio della provincia di appartenenza e quello delle province direttamente confinanti. 5. I soggetti proprietari di materiale vegetale o animale iscritto nel registro regionale, che non aderiscono alla rete, sono chiamati a fornire gratuitamente alla Regione, una parte del materiale vivente, per il raggiungimento delle finalita' espresse dalla presente legge e per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito.