Art. 3.
                  Rete di conservazione e sicurezza

    1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di
seguito  denominata  rete,  cui  possono  aderire  comuni,  comunita'
montane,  istituti  sperimentali,  centri  di  ricerca,  universita',
associazioni, agricoltori singoli ed associati.
    2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in
situ  ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui
all'art.  1  e  della  moltiplicazione  di  tale materiale al fine di
renderlo  disponibile  agli operatori ed agli istituti sperimentali e
di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per
la selezione ed il miglioramento.
    3.  La  Regione predispone elenchi, su base provinciale, dei siti
in  cui  avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette
annualmente  ai  comuni  interessati  che provvedono all'informazione
relativamente all'esistenza dei siti stessi.
    4.  Gli  agricoltori  inseriti  nella  rete  possono  scambiare o
commercializzare  in  ambito locale una modica quantita' di materiale
di  propagazione  prodotto  in  azienda,  stabilita  per ogni singola
entita' al momento della iscrizione al registro regionale. Per ambito
locale  si  intende  il  territorio della provincia di appartenenza e
quello delle province direttamente confinanti.
    5.  I  soggetti  proprietari  di  materiale  vegetale  o  animale
iscritto  nel  registro regionale, che non aderiscono alla rete, sono
chiamati   a  fornire  gratuitamente  alla  Regione,  una  parte  del
materiale  vivente,  per  il  raggiungimento delle finalita' espresse
dalla   presente   legge  e  per  garantire  la  conservazione  delle
informazioni genetiche presso altro sito.