Art. 4.
                 Patrimonio delle risorse genetiche

    1.  Fermo  restando  il  diritto  di proprieta' su ogni pianta od
animale  iscritti nel registro di cui all'art. 2, il patrimonio delle
risorse genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunita'
locali,  all'interno delle quali debbono essere equamente distribuiti
i  benefici, cosi' come previsto all'Art. 8; della convenzione di Rio
sulle biodiversita' (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n.
124.