Art. 4. Patrimonio delle risorse genetiche 1. Fermo restando il diritto di proprieta' su ogni pianta od animale iscritti nel registro di cui all'art. 2, il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunita' locali, all'interno delle quali debbono essere equamente distribuiti i benefici, cosi' come previsto all'Art. 8; della convenzione di Rio sulle biodiversita' (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.