Art. 6. Divieti e sanzioni 1. Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni per chi contravviene all'obbligo di cui all'Art. 3 comma 5; sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire due milioni per le violazioni non espressamente previste. 2. Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono i comuni territorialmente competenti.