Art. 6.
                         Divieti e sanzioni

    1. Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge
si applicano le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria
da  lire  un  milione  a  lire  cinque  milioni  per chi contravviene
all'obbligo  di  cui  all'Art.  3  comma  5;  sanzione amministrativa
pecuniaria   fino   a   lire   due  milioni  per  le  violazioni  non
espressamente previste.
    2.  Alla  vigilanza  ed  all'irrogazione delle sanzioni di cui al
comma 1 provvedono i comuni territorialmente competenti.