Art. 7.
                 Clausola sospensiva dell'efficacia

    1.  Agli aiuti previsti dalla presente legge e' data attuazione a
decorrere  dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione  (BUR)  dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di
compatibilita'  da parte della commissione delle comunita' europee ai
sensi  degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunita'
europea.