Art. 7. Clausola sospensiva dell'efficacia 1. Agli aiuti previsti dalla presente legge e' data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilita' da parte della commissione delle comunita' europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunita' europea.