Art. 8. Norma finanziaria 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata per l'anno 2001 in termini di competenza e cassa la spesa di L. 50.000.000 con imputazione alla unita' previsionale di base 07.2.004 del bilancio di previsione denominata: "Politiche per l'innovazione e servizi". 2. Al finanziamento della spesa di cui al comma precedente si provvede con contestuale riduzione dello stanziamento della unita' previsionale di base 15.1.003 del bilancio di previsione 2001 denominata "Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione". 3. Per gli anni 2002 e successivi l'entita' della spesa sara' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'Art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita'. 4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 4 settembre 2001 LORENZETTI