Art. 8.
                          Norma finanziaria

    1.   Per   gli   interventi  previsti  dalla  presente  legge  e'
autorizzata per l'anno 2001 in termini di competenza e cassa la spesa
di  L. 50.000.000  con  imputazione  alla unita' previsionale di base
07.2.004  del  bilancio  di  previsione  denominata:  "Politiche  per
l'innovazione e servizi".
    2.  Al  finanziamento  della  spesa di cui al comma precedente si
provvede  con  contestuale  riduzione dello stanziamento della unita'
previsionale  di  base  15.1.003  del  bilancio  di  previsione  2001
denominata  "Quota  interessi  per  ammortamento mutui a carico della
Regione".
    3.  Per  gli  anni  2002 e successivi l'entita' della spesa sara'
determinata  annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell'Art.  27,  comma  3, lettera c) della vigente legge regionale di
contabilita'.
    4.  La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilita',  e'  autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
di  cui  ai  precedenti  commi,  sia  in termini di competenza che di
cassa.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 4 settembre 2001

                             LORENZETTI