(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 45 del 14 settembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazione Art. 15 legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 1. Dopo il comma 1, dell'art. 15 della legge regionale n. 19 del 9 marzo 2000, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il riparto derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1 e' adeguato in tre anni rispettivamente del venticinque per cento, del trentacinque per cento e del quaranta per cento, cumulativi; in piu' o in meno rispetto all'erogazione riconosciuta per l'anno 2000 dalla Regione per il personale del ruolo organico".