(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 45 del
                         14 settembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
      Integrazione Art. 15 legge regionale 9 marzo 2000, n. 19

    1.  Dopo il comma 1, dell'art. 15 della legge regionale n. 19 del
9 marzo 2000, e' aggiunto il seguente:
      "1-bis.  Il  riparto derivante dall'applicazione dei criteri di
cui  all'art.  9, comma 1 e' adeguato in tre anni rispettivamente del
venticinque  per cento, del trentacinque per cento e del quaranta per
cento,   cumulativi;  in  piu'  o  in  meno  rispetto  all'erogazione
riconosciuta per l'anno 2000 dalla Regione per il personale del ruolo
organico".