Art. 2.
                          Norma finanziaria

    1.  Il  finanziamento degli interventi di cui alla presente legge
e'  assicurato con gli stanziamenti all'uopo predisposti per la legge
regionale  9 marzo  2000,  n.  19,  nella unita' previsionale di base
07.1.002   denominata:  "Gestione  del  patrimonio  agro-forestale  e
bonifica  montana"  del  bilancio  di  previsione 2001 e del bilancio
pluriennale 2001-2003.
    La  presente  legge  e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della  Costituzione  e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale
ed   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 4 settembre 2001

                             LORENZETTI