Art. 2. Norma finanziaria 1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e' assicurato con gli stanziamenti all'uopo predisposti per la legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, nella unita' previsionale di base 07.1.002 denominata: "Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana" del bilancio di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 4 settembre 2001 LORENZETTI