Art. 10.
                  Assistenza protesica e ortopedica

    1.   Nel   territorio  regionale  per  l'assistenza  protesica  e
ortopedica  trova  applicazione  il nomenclatore tariffario di cui al
decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1999, n. 332.
    2.  In  caso  di soggetti con gravi invalidita', le Aziende per i
servizi  sanitari possono procedere alla fornitura di dispositivi non
compresi nel nomenclatore di cui al comma 1, previa autorizzazione da
richiedere, di volta in volta, alla direzione regionale della sanita'
e delle politiche sociali.
    3. In deroga a quanto disposto dal nomenclatore tariffario di cui
al comma 1, relativamente al periodo minimo di rinnovo della protesi,
gli  interessati  possono presentare domanda di rinnovo ogniqualvolta
lo  ritengano  necessario,  sottoponendo  la protesi da sostituire al
controllo  dell'Azienda  per  i  servizi  sanitari  che  verifica  le
condizioni  di  usura  e,  se  del  caso,  provvede ad autorizzare la
sostituzione.
    4.  In  caso  di  fornitura  di  protesi speciali non prodotte da
stabilimenti  ubicati  nel territorio regionale, il beneficiario puo'
rivolgersi  ad  altre  ditte  fornitrici.  Qualora sia indispensabile
accedere   presso   le   stesse  e  la  distanza  dal  domicilio  del
beneficiario  sia  superiore  ai  cinquanta  chilometri,  allo stesso
compete  il  rimborso delle spese di trasporto effettuato con i mezzi
pubblici  e  di soggiorno nella misura giornaliera di cui all'Art. 8,
comma 2, per il massimo di giorni tre.