Art. 11.
                      Coordinamento applicativo

    1.  La  direzione  regionale  della  sanita'  e  delle  politiche
sociali, in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e le
associazioni  di  categoria  rappresentative  dei  destinatari di cui
all'Art. 2, assicura l'uniforme applicazione della presente legge con
direttive  e  informazioni  alle  istituzioni preposte all'erogazione
delle prestazioni.