Art. 11. Coordinamento applicativo 1. La direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali, in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e le associazioni di categoria rappresentative dei destinatari di cui all'Art. 2, assicura l'uniforme applicazione della presente legge con direttive e informazioni alle istituzioni preposte all'erogazione delle prestazioni.