Art. 2.
                        D e s t i n a t a r i

    1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:
      a) i mutilati e invalidi di guerra e per cause di guerra di cui
agli  articoli  2  e  3  del  decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915;
      b) i  mutilati e invalidi per servizio titolari dei benefici di
cui  alla  legge  26 gennaio  1980, n. 9 e successive modificazioni e
integrazioni;
      c) gli  ex  deportati  nei  campi  di  sterminio  nazista K.Z.,
equiparati  agli invalidi di guerra, ai sensi della legge 18 novembre
1980, n. 791.
    2.  Avuto riguardo alle norme che riconoscono agli aventi diritto
particolari  prestazioni  sanitarie  e sociali, e in tale ambito, con
deliberazione  della  giunta  regionale,  possono  essere individuati
ulteriori destinatari degli interventi della presente legge.