Art. 2. D e s t i n a t a r i 1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge: a) i mutilati e invalidi di guerra e per cause di guerra di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; b) i mutilati e invalidi per servizio titolari dei benefici di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni; c) gli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z., equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi della legge 18 novembre 1980, n. 791. 2. Avuto riguardo alle norme che riconoscono agli aventi diritto particolari prestazioni sanitarie e sociali, e in tale ambito, con deliberazione della giunta regionale, possono essere individuati ulteriori destinatari degli interventi della presente legge.