Art. 4. Cure climatiche e termali 1. Le cure climatiche e termali, ai fini di cui all' Art. 3, comma 1, sono costituite da un periodo di cura di giorni ventuno, quale fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o complicazione dell'infermita' pensionata nonche' di patologie secondarie, ancorche' non pensionate, connesse con l'infermita' principale. 2. I soggetti titolari di assegni di superinvalidita' sono ammessi alle cure climatiche in deroga alle condizioni di cui al comma 1, al solo titolo della loro minorazione.