Art. 4.
                      Cure climatiche e termali

    1.  Le  cure  climatiche  e  termali, ai fini di cui all' Art. 3,
comma  1,  sono  costituite  da un periodo di cura di giorni ventuno,
quale  fattore  terapeutico  atto  a  prevenire  la riacutizzazione o
complicazione   dell'infermita'   pensionata   nonche'  di  patologie
secondarie,  ancorche'  non  pensionate,  connesse  con  l'infermita'
principale.
    2.  I  soggetti  titolari  di  assegni  di  superinvalidita' sono
ammessi  alle  cure  climatiche  in  deroga alle condizioni di cui al
comma 1, al solo titolo della loro minorazione.