Art. 7.
                   Commissione provinciale ricorsi

    1.  In  caso  di esito negativo delle domande di concessione, gli
interessati  possono  presentare  ricorso,  con  le  modalita' di cui
all'Art. 6, comma 4, a una commissione provinciale ricorsi, istituita
presso  l'Azienda  per i servizi sanitari competente per il capoluogo
di provincia e composta da:
      a) un  dirigente  medico  di  secondo  livello,  in qualita' di
presidente, designato dall'Azienda sanitaria;
      b) un dirigente medico di primo livello, designato dall'Azienda
per  i  servizi  sanitari  competente  per territorio, in qualita' di
esperto;
      c) un  medico  designato  congiuntamente  dalle  rappresentanze
provinciali  dell'Associazione  nazionale  mutilati  ed  invalidi  di
guerra,  dell'Associazione  nazionale  vittime  civili  di  guerra  e
dell'Unione nazionale mutilati per servizio.
    2.  La  commissione  e'  nominata con provvedimento del direttore
generale  dell'Azienda  per i servizi sanitari presso la quale opera.
Dura   in  carica  tre  anni  e  i  suoi  componenti  possono  essere
riconfermati.  Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente
dell'Azienda per i servizi sanitari ove ha sede la commissione.
    3.  Le  decisioni  sono  assunte  a maggioranza  dei  voti e sono
comunicate  agli  interessati entro trenta giorni dalla presentazione
del ricorso.