Art. 7. Commissione provinciale ricorsi 1. In caso di esito negativo delle domande di concessione, gli interessati possono presentare ricorso, con le modalita' di cui all'Art. 6, comma 4, a una commissione provinciale ricorsi, istituita presso l'Azienda per i servizi sanitari competente per il capoluogo di provincia e composta da: a) un dirigente medico di secondo livello, in qualita' di presidente, designato dall'Azienda sanitaria; b) un dirigente medico di primo livello, designato dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, in qualita' di esperto; c) un medico designato congiuntamente dalle rappresentanze provinciali dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Unione nazionale mutilati per servizio. 2. La commissione e' nominata con provvedimento del direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari presso la quale opera. Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Azienda per i servizi sanitari ove ha sede la commissione. 3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti e sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.