Art. 8.
Misura   della   prestazione  sanitaria  aggiuntiva  e  modalita'  di
                             erogazione

    1.  Gli  interventi di cui agli articoli 4 e 5 sono concessi come
contributo   giornaliero,   comprensivo   delle   spese  di  viaggio,
rapportato  al  numero  delle  giornate  di  effettiva presenza nella
localita' di cura e soggiorno.
    2.   Il   contributo   giornaliero  e'  fissato  annualmente  con
deliberazione  della  giunta  regionale e non puo' essere inferiore a
lire settantacinquemila.
    3.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1  e' raddoppiato qualora
ricorrano le circostanze di cui all'Art. 3, comma 2.
    4.  I  contributi  giornalieri  di  cui al presente articolo sono
erogati  successivamente  alla  conclusione  del  periodo  di  cura e
soggiorno  autorizzato.  Con  la  deliberazione di cui al comma 2, la
giunta  regionale  individua  altresi'  la documentazione probante da
produrre  per  l'erogazione della contribuzione. L'erogazione avviene
entro   sessanta  giorni  dalla  presentazione  della  documentazione
richiesta.