Art. 9.
                       Assistenza ospedaliera

    1.   In   caso   di  ricovero  presso  le  strutture  ospedaliere
appartenenti  al  Servizio  sanitario  regionale,  le  Aziende  per i
servizi  sanitari  e le Aziende ospedaliere assicurano ai soggetti di
cui  all'Art. 4, comma 2, la degenza in ambienti adeguati per comfort
e  riservatezza.  Al  degente  e'  altresi'  assicurata  la  presenza
continuativa  di  persona di sua fiducia, con onere a suo carico, per
l'assistenza  extrasanitaria  necessaria  per le esigenze conseguenti
alla grave infermita'.