Art. 9. Assistenza ospedaliera 1. In caso di ricovero presso le strutture ospedaliere appartenenti al Servizio sanitario regionale, le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende ospedaliere assicurano ai soggetti di cui all'Art. 4, comma 2, la degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza. Al degente e' altresi' assicurata la presenza continuativa di persona di sua fiducia, con onere a suo carico, per l'assistenza extrasanitaria necessaria per le esigenze conseguenti alla grave infermita'.