Art. 10. Procedure per la predisposizione e l'attuazione dei programmi comunitari. Modifiche e integrazioni all'Art. 3 della legge regionale n. 4/1999 l. All'Art. 3, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, le parole "sentite le competenti commissioni consiliari" sono sostituite dalle parole "sentita la competente commissione consiliare". 2. All'Art. 3 della legge regionale 4/1999, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla decisione di approvazione di un programma o di un progetto comunitario da parte dell'Unione europea e dall'approvazione con deliberazione del CIPE della relativa quota di cofinanziamento statale, ovvero dalla data di approvazione del relativo complemento di programmazione, ove previsto, provvede a darvi attuazione, definendo, ove non gia' individuati dai documenti programmatici o dal progetto, le specifiche modalita' di attuazione e i criteri specifici di selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento". 3. All'Art. 3 della legge regionale n. 4/1999, dopo il comma 7-bis, come inserito dall'Art. 10, comma 1, della legge regionale n. 26/1999, e' aggiunto il seguente: "7-ter. La giunta regionale riferisce annualmente alla competente commissione del consiglio regionale sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati".