Art. 10.
Procedure   per  la  predisposizione  e  l'attuazione  dei  programmi
comunitari. Modifiche e integrazioni all'Art. 3 della legge regionale
                              n. 4/1999

    l.  All'Art.  3, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999,
n.  4,  le parole "sentite le competenti commissioni consiliari" sono
sostituite   dalle   parole   "sentita   la   competente  commissione
consiliare".
    2.  All'Art.  3  della  legge  regionale  4/1999,  il  comma 7 e'
sostituito dal seguente:
    "7. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla decisione di
approvazione  di  un  programma o di un progetto comunitario da parte
dell'Unione  europea  e  dall'approvazione con deliberazione del CIPE
della relativa quota di cofinanziamento statale, ovvero dalla data di
approvazione   del   relativo   complemento  di  programmazione,  ove
previsto,  provvede  a  darvi  attuazione,  definendo,  ove  non gia'
individuati dai documenti programmatici o dal progetto, le specifiche
modalita'  di  attuazione  e  i  criteri specifici di selezione delle
iniziative da ammettere a finanziamento".
    3.  All'Art.  3  della  legge  regionale n. 4/1999, dopo il comma
7-bis,  come inserito dall'Art. 10, comma 1, della legge regionale n.
26/1999, e' aggiunto il seguente:
    "7-ter. La giunta regionale riferisce annualmente alla competente
commissione  del  consiglio  regionale  sullo stato di attuazione dei
programmi cofinanziati".