Art. 13.
Certificazione  dei  rendiconti relativi a finanziamenti comunitari e
                              nazionali

    1.  All'Art. 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, dopo
il comma 194, e' inserito il seguente:
    "194-bis. La procedura di cui ai commi 193 e 194 si applica anche
alle  azioni  che non prevedono esami e prove finali, nel qual caso i
termini  di  presentazione  dei rendiconti certificati sono stabiliti
dall'avviso di riferimento".
    2.  All'Art.  6  della legge regionale n. 2/2000, il comma 195 e'
abrogato.
    3.  La  procedura  di  controllo  prevista  dai  commi  193 e 194
dell'Art.  6  della  legge  regionale n. 2/2000 puo' essere applicata
alle  iniziative  finanziate da normativa statale o regionale, previa
adozione di apposito regolamento che individui termini e modalita' di
presentazione della certificazione e i relativi parametri di spesa.