Art. 13. Certificazione dei rendiconti relativi a finanziamenti comunitari e nazionali 1. All'Art. 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, dopo il comma 194, e' inserito il seguente: "194-bis. La procedura di cui ai commi 193 e 194 si applica anche alle azioni che non prevedono esami e prove finali, nel qual caso i termini di presentazione dei rendiconti certificati sono stabiliti dall'avviso di riferimento". 2. All'Art. 6 della legge regionale n. 2/2000, il comma 195 e' abrogato. 3. La procedura di controllo prevista dai commi 193 e 194 dell'Art. 6 della legge regionale n. 2/2000 puo' essere applicata alle iniziative finanziate da normativa statale o regionale, previa adozione di apposito regolamento che individui termini e modalita' di presentazione della certificazione e i relativi parametri di spesa.