Art. 14.
Modifiche ed integrazioni all'Art. 1 della legge regionale n. 22/1972

    1. All'Art. 1, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1972,
n. 22, le parole "di altre pubbliche amministrazioni e di altri enti"
sono  sostituite  dalle  parole  "di altre pubbliche amministrazioni,
enti e societa' a partecipazione pubblica".
    2.  All'Art.  1,  terzo  comma, della legge regionale n. 22/1972,
come   sostituito  dall'Art.  82,  comma  1,  della  legge  regionale
n.4/1991,  le  parole  "con  le pubbliche amministrazioni e gli enti"
sono  sostituite  dalle parole "con le pubbliche amministrazioni, gli
enti e le societa' a partecipazione pubblica".
    3. All'Art. 1, quarto comma, della legge regionale n. 22/1972, le
parole  "agli  enti  locali  e  loro  consorzi" sono sostituite dalle
parole  "alle  pubbliche amministrazioni, agli enti e alle societa' a
partecipazione pubblica".
    4.  All'Art.  1 della legge regionale n. 22/1972, il quinto comma
e' abrogato.
    5.  All'Art.  3,  primo  comma, della legge regionale n. 22/1972,
come  modificato  dall'art.  42,  comma  1,  della legge regionale n.
8/1991, la parola "quattro" e' sostituita dalla parola "otto".