Art. 14. Modifiche ed integrazioni all'Art. 1 della legge regionale n. 22/1972 1. All'Art. 1, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, le parole "di altre pubbliche amministrazioni e di altri enti" sono sostituite dalle parole "di altre pubbliche amministrazioni, enti e societa' a partecipazione pubblica". 2. All'Art. 1, terzo comma, della legge regionale n. 22/1972, come sostituito dall'Art. 82, comma 1, della legge regionale n.4/1991, le parole "con le pubbliche amministrazioni e gli enti" sono sostituite dalle parole "con le pubbliche amministrazioni, gli enti e le societa' a partecipazione pubblica". 3. All'Art. 1, quarto comma, della legge regionale n. 22/1972, le parole "agli enti locali e loro consorzi" sono sostituite dalle parole "alle pubbliche amministrazioni, agli enti e alle societa' a partecipazione pubblica". 4. All'Art. 1 della legge regionale n. 22/1972, il quinto comma e' abrogato. 5. All'Art. 3, primo comma, della legge regionale n. 22/1972, come modificato dall'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 8/1991, la parola "quattro" e' sostituita dalla parola "otto".