Art. 17. Applicazione della legge regionale n. 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 1. La legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 si applica ai procedimenti relativi agli interventi cofinanziati dai fondi comunitari per quanto non diversamente disposto dai regolamenti comunitari e dalle decisioni di approvazione dei singoli programmi, con particolare riguardo alle procedure di rendicontazione e controllo, ai procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi.