Art. 17.
Applicazione   della   legge   regionale  n.  7/2000  in  materia  di
         procedimento amministrativo e di diritto di accesso

    1.  La  legge  regionale  20 marzo  2000,  n.  7  si  applica  ai
procedimenti   relativi   agli   interventi  cofinanziati  dai  fondi
comunitari  per  quanto  non  diversamente  disposto  dai regolamenti
comunitari  e  dalle decisioni di approvazione dei singoli programmi,
con   particolare   riguardo  alle  procedure  di  rendicontazione  e
controllo,   ai   procedimenti   di  concessione  ed  erogazione  dei
contributi.