Art. 19. Esercizio dell'attivita' di controllo 1. Per l'esercizio delle attivita' di controllo sulla correttezza del sistema di gestione e sull'attendibilita' delle domande finali di pagamento che l'amministrazione regionale inoltra agli organismi comunitari, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 438/2001 della commissione, del 2 marzo 2001, la struttura istituita dalla giunta regionale, ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'Art. 2, comma 15, della legge regionale n. 10/2001, puo' essere collocata anche in sede diversa dal capoluogo regionale.