Art. 19.
                Esercizio dell'attivita' di controllo

    1. Per l'esercizio delle attivita' di controllo sulla correttezza
del sistema di gestione e sull'attendibilita' delle domande finali di
pagamento  che  l'amministrazione  regionale  inoltra  agli organismi
comunitari,  ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CE)
n.  438/2001  della  commissione,  del  2 marzo  2001,  la  struttura
istituita  dalla  giunta regionale, ai sensi dell'Art. 29 della legge
regionale  1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'Art. 2,
comma  15,  della  legge  regionale n. 10/2001, puo' essere collocata
anche in sede diversa dal capoluogo regionale.