Art. 2. Rapporti con la Friulia S.p.a. 1. Ai fini di cui all'Art. 1, il direttore del servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell'industria, su conforme deliberazione della giunta regionale, proposta dall'assessore all'industria di concerto con l'assessore alle finanze, e' autorizzato a stipulare con la Friulia S.p.a. una convenzione per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalita' di funzionamento, di utilizzazione e di controllo dell'amministrazione regionale sulla gestione del fondo stesso. 2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce i tempi e le modalita' di svolgimento delle attivita', con particolare riferimento: a) alle modalita' e ai termini di erogazione dei finanziamenti ai beneficiari, in conformita' alle previsioni del DOCUP e alle disposizioni comunitarie e regionali; b) alle modalita' di rilevazione contabile che consentano l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di rendicontazione e di controllo; c) alle modalita' di gestione dei dati necessari ad assicurare l'attivita' di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del programma; d) alle modalita' di attuazione delle azioni del DOCUP che venissero affidate alla societa' medesima; e) al compenso per le attivita' connesse alla gestione del fondo, nonche' alle modalita' e ai termini di erogazione del compenso stesso.