Art. 2.
                   Rapporti con la Friulia S.p.a.

    1.  Ai  fini  di  cui all'Art. 1, il direttore del servizio della
promozione  industriale  della Direzione regionale dell'industria, su
conforme    deliberazione    della    giunta    regionale,   proposta
dall'assessore   all'industria   di  concerto  con  l'assessore  alle
finanze,  e'  autorizzato  a  stipulare  con  la  Friulia  S.p.a. una
convenzione  per  il  conferimento  del  mandato e per la definizione
delle  modalita'  di  funzionamento,  di utilizzazione e di controllo
dell'amministrazione regionale sulla gestione del fondo stesso.
    2.  La  convenzione  di  cui  al  comma 1 stabilisce i tempi e le
modalita'   di   svolgimento   delle   attivita',   con   particolare
riferimento:
      a) alle  modalita' e ai termini di erogazione dei finanziamenti
ai  beneficiari,  in  conformita'  alle  previsioni  del DOCUP e alle
disposizioni comunitarie e regionali;
      b) alle  modalita'  di  rilevazione  contabile  che  consentano
l'osservanza   delle   disposizioni   comunitarie   in   materia   di
rendicontazione e di controllo;
      c) alle  modalita' di gestione dei dati necessari ad assicurare
l'attivita'  di  monitoraggio  finanziario,  fisico e procedurale del
programma;
      d) alle  modalita'  di  attuazione  delle  azioni del DOCUP che
venissero affidate alla societa' medesima;
      e) al  compenso  per  le  attivita'  connesse alla gestione del
fondo, nonche' alle modalita' e ai termini di erogazione del compenso
stesso.