Art. 20. Modifiche alla legge regionale n. 9/1998 1. Il titolo della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, e' sostituito dal seguente: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato". 2. La rubrica dell'Art. 1 della legge regionale n. 9/1998 e' sostituita dalla seguente: "Notificazione all'Unione europea ai sensi dell'Art. 88, paragrafo 3, del trattato CE e altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato". 3. All'Art. 1 della legge regionale n. 9/1998, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In ottemperanza all'Art. 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la comunita' europea, il presidente della Regione provvede alla notifica alla commissione europea dei progetti di aiuto di Stato individuale o di regimi di aiuti di Stato, ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente commissione consiliare, su comunicazione del presidente del consiglio regionale". 4. All'Art. 1, comma 4, della legge regionale n. 9/1998, le parole "Presidente della giunta regionale" sono sostituite dalle parole "Presidente della Regione". 5. All'Art. 1 della legge regionale n. 9/1998, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: "7-bis Il presidente della regione provvede agli adempimenti di cui al comma 1 tramite: a) la direzione regionale dell'agricoltura per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nel settore agricolo ed in quello forestale, come identificati dalla giunta regionale in conformita' agli orientamenti comunitari; b) la direzione regionale degli affari europei per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nei settori diversi da quelli di cui alla lettera a)". 6. All'Art. 1 della legge regionale n. 9/1998, il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 7-bis si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione. Trieste, 27 novembre 2001 TONDO