Art. 20.
              Modifiche alla legge regionale n. 9/1998

    1.  Il  titolo  della  legge  regionale  19 maggio 1998, n. 9, e'
sostituito dal seguente:
    "Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia
di aiuti di Stato".
    2.  La  rubrica  dell'Art.  1  della legge regionale n. 9/1998 e'
sostituita dalla seguente:
    "Notificazione   all'Unione   europea   ai  sensi  dell'Art.  88,
paragrafo  3,  del  trattato  CE e altre comunicazioni previste dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato".
    3.  All'Art.  1  della  legge  regionale n. 9/1998, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
    "1.  In  ottemperanza  all'Art. 88, paragrafo 3, del trattato che
istituisce la comunita' europea, il presidente della Regione provvede
alla notifica alla commissione europea dei progetti di aiuto di Stato
individuale  o  di  regimi  di  aiuti  di  Stato,  ovvero  alle altre
comunicazioni  previste  dalla  normativa  comunitaria  in materia di
aiuti  di  Stato.  I  progetti  di  legge  diretti  ad  istituire o a
modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro
approvazione  da  parte  della  competente commissione consiliare, su
comunicazione del presidente del consiglio regionale".
    4.  All'Art.  1,  comma  4,  della  legge regionale n. 9/1998, le
parole  "Presidente  della  giunta  regionale"  sono sostituite dalle
parole "Presidente della Regione".
    5.  All'Art.  1 della legge regionale n. 9/1998, dopo il comma 7,
e' inserito il seguente:
    "7-bis  Il  presidente della regione provvede agli adempimenti di
cui al comma 1 tramite:
      a) la  direzione  regionale  dell'agricoltura  per  i  progetti
istitutivi  di  aiuti  di  Stato  nel  settore  agricolo ed in quello
forestale,  come  identificati  dalla giunta regionale in conformita'
agli orientamenti comunitari;
      b) la  direzione  regionale degli affari europei per i progetti
istitutivi  di  aiuti  di  Stato nei settori diversi da quelli di cui
alla lettera a)".
    6.  All'Art.  1  della  legge  regionale n. 9/1998, il comma 8 e'
sostituito dal seguente:
    "8.  Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 7-bis si applicano
anche agli atti legislativi di cui al comma 3.".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e
farla osservare come legge della Regione.
      Trieste, 27 novembre 2001

                                TONDO