Art. 4.
                       Rapporti con le banche

    1.  Al  fine  di  attuare  le  azioni  del DOCUP che prevedono la
concessione  di  contributi  alle  imprese sui mutui contratti per la
realizzazione   di   investimenti,  l'amministrazione  regionale,  su
conforme    deliberazione    della    giunta    regionale,   proposta
dall'assessore  alle  finanze, e' autorizzata a stipulare con banche,
singole  o  in  raggruppamento, che rispondono ai requisiti tecnico -
organizzativi  fissati  con  deliberazione  della  giunta  regionale,
apposite  convenzioni  per  regolamentare  i  servizi  ed  i rapporti
intercorrenti  tra le banche medesime, singole o in raggruppamento, e
l'amministrazione regionale.
    2.  Alle  banche convenzionate di cui al comma 1 sono affidate le
attivita'  di verifica della completezza e pertinenza alle iniziative
agevolate   delle   relative   documentazioni  di  spesa  -  compresa
l'obliterazione  delle  stesse,  salvo quanto previsto dall'art. 17 -
nonche'  le  attivita'  di  accertamento  della  realizzazione  delle
iniziative    medesime,   fatti   salvi   i   poteri   di   controllo
dell'amministrazione regionale.