Art. 6.
                          Norma finanziaria

    1. Per la corresponsione del compenso di cui all'Art. 2, comma 2,
lettera  e),  nel  limite  massimo  dell'importo  di lire 600 milioni
annui,  e'  autorizzata  la  spesa complessiva di lire 4.800 milioni,
suddivisa  in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal
2002  al  2009  con l'onere di lire 1.200 milioni relativo alle quote
autorizzate   per   gli   anni  2002  e  2003  a  carico  dell'unita'
previsionale  di base 52.3.62.1.2700 che si istituisce nello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con la denominazione "Spese
per  compensi  e  altri  oneri  da  corrispondere  a  enti gestori di
programmi  comunitari"  alla funzione obiettivo 52 - programma 52.3 -
Rubrica  n.  62  -  spese correnti - con riferimento al capitolo 7704
(1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato
ai  bilanci  medesimi, alla rubrica n. 62 - Servizio della promozione
industriale  -  con  la  denominazione  "Spese  per  il compenso alla
Friulia  S.p.a.  per  le  attivita' connesse alla gestione del "Fondo
speciale  obiettivo  2  2000-2006"" e con l'onere relativo alle quote
autorizzate  dal  2004  al  2009 a carico delle corrispondenti unita'
previsionali   di   base  dei  bilanci  per  gli  anni  medesimi  con
riferimento  ai  corrispondenti  capitoli  dei documenti tecnici agli
stessi allegati.
    2.  All'onere  complessivo  di  lire  3.000 milioni, suddiviso in
ragione  di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006
derivante  dall'autorizzazione  di  spesa  prevista  dal  comma  1 si
provvede  mediante storno di pari importo dall'unita' previsionale di
base  30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale  per  gli  anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001,
con  riferimento  al  capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai
bilanci  medesimi, il cui stanziamento e' corrispondentemente ridotto
di  pari  importo.  All'ulteriore onere di lire 600 milioni annui dal
2007 al 2009 si provvede a carico dei bilanci per gli anni medesimi.
    3.  Gli  oneri  derivanti dall'applicazione dell'Art. 5, comma 1,
fanno carico alle seguenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli
del  documento  tecnico  allegato  ai  bilanci  medesimi  a fianco di
ciascuna indicati che presentano sufficiente disponibilita':
    UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
    UPB 52.1.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
    UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.
    4. La contabilizzazione delle spese di cui all'Art. 5, comma 1, a
valere sulle risorse del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, in relazione al
disposto  di  cui all'Art. 5, comma 2, e' disposta ai sensi dell'Art.
9,  comma  18,  della  legge regionale 10 novembre 1998, n. 14; a tal
fine  nella  unita'  previsionale  di  base  3.6.483  dello  stato di
previsione   dell'entrata  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2001-2003  e del bilancio per l'anno 2001 e' istituito per memoria il
capitolo 1105 (3.6.1) con la denominazione "Recupero di somme erogate
per  interventi  di  assistenza  tecnica attuati dall'amministrazione
regionale a fronte del DOCUP obiettivo 2 2000-2006".