Art. 7.
     Modifiche all'Art. 32-ter della legge regionale n. 46/1986

    1.  All'Art. 32-ter della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46,
come  inserito  dall'Art. 26 della legge regionale n. 3/2001, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis. Qualora la normativa vigente attribuisca la competenza al
rilascio  dei  provvedimenti  autorizzatori  a  organi  collegiali  o
politici,  partecipa alla conferenza con diritto di voto il dirigente
della  struttura  competente  all'istruttoria  per  il  rilascio  del
provvedimento finale".
    2.  All'Art.  32-ter della legge regionale n. 46/1986, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
    "3.  Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte
a  vincolo  paesaggistico,  a  vincolo  idrogeologico, che comportino
riduzione  di  superfici  boscate,  che ricadano in aree classificate
parchi  e riserve naturaIi e in siti di importanza comunitaria di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' nel caso di progetti
richiedenti  la  procedura  di valutazione di impatto ambientale e di
progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale,
la  conferenza  delibera  con  il  voto  favorevole dei due terzi dei
componenti.   In  caso  di  lavori  pubblici  incidenti  in  siti  di
importanza  comunitaria  la conferenza assume determinazioni positive
all'unanimita'".