Art. 7. Modifiche all'Art. 32-ter della legge regionale n. 46/1986 1. All'Art. 32-ter della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come inserito dall'Art. 26 della legge regionale n. 3/2001, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora la normativa vigente attribuisca la competenza al rilascio dei provvedimenti autorizzatori a organi collegiali o politici, partecipa alla conferenza con diritto di voto il dirigente della struttura competente all'istruttoria per il rilascio del provvedimento finale". 2. All'Art. 32-ter della legge regionale n. 46/1986, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturaIi e in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la conferenza delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria la conferenza assume determinazioni positive all'unanimita'".