Art. 9. Disposizioni in materia di lavori pubblici cofinanziati dai fondi comunitari 1. Ai fini di accelerazione e di semplificazione amministrativa, le procedure valutative, autorizzatorie e di finanziamento di progetti realizzati da soggetti pubblici e privati concernenti l'esecuzione di lavori pubblici di rilevanza regionale e subregionale, cofinanziati dai fondi comunitari, sono disciplinate dagli articoli 32-ter, come modificato dall'Art. 7 della presente legge, 32-quater, come modificato dall'Art. 8 della presente legge, 32-quinquies e 32-sexies della legge regionale n. 46/1986, come inseriti dall'Art. 26 della legge regionale n. 3/2001. 2. I termini per l'esecuzione degli interventi e per la rendicontazione finanziaria dei progetti di cui al comma 1 sono fissati con il decreto di concessione, avuto riguardo ai termini di rendicontazione finanziaria previsti dai regolamenti comunitari e dalle decisioni della Commissione europea di approvazione dei diversi programmi. 3. Le minori spese derivanti dai ribassi conseguiti in sede di aggiudicazione dei lavori finanziati nell'ambito dei programmi comunitari, al netto della quota pari al 5 per cento dell'importo contrattuale di cui all'Art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le eventuali economie contributive riaffluiscono alla disponibilita' della relativa azione o misura per l'eventuale finanziamento di ulteriori interventi nell'ambito della medesima azione o misura o del medesimo programma. 4. In relazione ai lavori di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'Art. 8, quinto comma, della legge regionale n. 46/1986 e successive modificazioni e integrazioni.