Art. 9.
Disposizioni  in  materia  di  lavori pubblici cofinanziati dai fondi
                             comunitari

    1.  Ai fini di accelerazione e di semplificazione amministrativa,
le   procedure  valutative,  autorizzatorie  e  di  finanziamento  di
progetti  realizzati  da  soggetti  pubblici  e  privati  concernenti
l'esecuzione   di   lavori   pubblici   di   rilevanza   regionale  e
subregionale,  cofinanziati  dai  fondi comunitari, sono disciplinate
dagli  articoli  32-ter,  come  modificato dall'Art. 7 della presente
legge,  32-quater,  come modificato dall'Art. 8 della presente legge,
32-quinquies  e  32-sexies  della  legge  regionale  n. 46/1986, come
inseriti dall'Art. 26 della legge regionale n. 3/2001.
    2.   I  termini  per  l'esecuzione  degli  interventi  e  per  la
rendicontazione  finanziaria  dei  progetti  di  cui  al comma 1 sono
fissati  con  il decreto di concessione, avuto riguardo ai termini di
rendicontazione  finanziaria  previsti  dai  regolamenti comunitari e
dalle decisioni della Commissione europea di approvazione dei diversi
programmi.
    3.  Le  minori  spese derivanti dai ribassi conseguiti in sede di
aggiudicazione   dei  lavori  finanziati  nell'ambito  dei  programmi
comunitari,  al  netto  della  quota pari al 5 per cento dell'importo
contrattuale  di cui all'Art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  le eventuali
economie   contributive   riaffluiscono   alla  disponibilita'  della
relativa  azione  o misura per l'eventuale finanziamento di ulteriori
interventi  nell'ambito della medesima azione o misura o del medesimo
programma.
    4.  In  relazione ai lavori di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni  di  cui all'Art. 8, quinto comma, della legge regionale
n. 46/1986 e successive modificazioni e integrazioni.