Art. 10. Norma finanziaria 1. Per le finalita' previste dall'Art. 8 e' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unita' previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 con riferimento al capitolo n. 1469 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento e' incrementato di pari importo per l'anno 2001, e la cui denominazione viene modificata inserendo dopo le parole "per esigenze di rappresentanza" le parole ",nonche' di bandiere della Regione da fornire ad enti ed organismi pubblici". 2. All'onere di lire 150 milioni per l'anno 2001 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unita' previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo n. 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione. Trieste, 27 novembre 2001 TONDO