Art. 10.
                          Norma finanziaria

    1.  Per le finalita' previste dall'Art. 8 e' autorizzata la spesa
di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unita' previsionale
di  base  52.3.9.1.669  dello  stato  di  previsione  della spesa del
bilancio  pluriennale  per  gli  anni  2001 - 2003 con riferimento al
capitolo n. 1469 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo,
il  cui stanziamento e' incrementato di pari importo per l'anno 2001,
e la cui denominazione viene modificata inserendo dopo le parole "per
esigenze  di  rappresentanza"  le  parole ",nonche' di bandiere della
Regione da fornire ad enti ed organismi pubblici".
    2.  All'onere  di  lire  150  milioni  per  l'anno 2001 derivante
dall'autorizzazione  di  spesa di cui al comma 1 si provvede mediante
prelevamento   di  pari  importo  dall'unita'  previsionale  di  base
55.2.8.2.9  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale  per  gli  anni  2001 - 2003,  con  riferimento  al fondo
globale  di parte capitale iscritto al capitolo n. 9710 del documento
tecnico  allegato  al  bilancio medesimo (partita n. 99 del prospetto
D/2 allegato al documento tecnico stesso).
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e
farla osservare come legge della Regione.
      Trieste, 27 novembre 2001

                                TONDO